Analisi dei rischi

Incidenti rilevanti

Nella legislazione italiana, l’analisi dei rischi di incidente rilevante è prevista, anche se in misura diversa e con differenti modalità, per tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 105/2015, altrimenti definito "Seveso III". In particolare:

  1. per le attività di soglia inferiore l’analisi va effettuata, in genere seguendo le indicazioni dell’allegato III al D.P.C.M. 31 marzo 1989 integrate da quanto richiesto, se pertinente, dalla linea guida ISPRA MLG 92/2013, al fine di determinare i rischi e individuare così le misure di prevenzione e mitigazione delle possibili conseguenze, permettendo la implementazione/aggiornamento del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) che dev'essere adeguato al livello di rischio dell’attività.
  2. Per le attività di soglia superiore si richiede la predisposizione di un Rapporto di Sicurezza (RdS) che dev'essere conforme alle prescrizioni contenute nell'Allegato C al sopracitato D.Lgs. e va inoltrato alle competenti Autorità per l’approvazione (anche definita validazione).

I criteri per la classificazione delle attività si basano ora sulla classificazione CLP delle sostanze  e preparati, in base alla quale si esegue la verifica con riferimento alle soglie (quantità) indicate nell'allegato 1 del Decreto. I risultati dell'analisi dei rischi vanno riportati anche nella notifica prevista dall'art. 13 del Decreto, che dev'essere trasmessa utilizzando l'apposito portale ISPRA.

In ogni caso l’analisi dei rischi consiste sostanzialmente nell'individuazione dei pericoli e nella stima dei rischi  prevedendo, nell'ordine:

  • l’analisi preliminare (effettuata con metodi indicizzati o con check list, con l’analisi storica e l’esame dell’esperienza operativa, delle schede di sicurezza delle sostanze presenti, delle caratteristiche e studi sulle reazioni o sulle attività svolte);
  • l’individuazione delle ipotesi di incidente applicabili all'attività in esame (con applicazione di metodi quali check list, HazOp, ecc.) e la stima delle frequenze attese associabili a ciascuna ipotesi (in genere mediante FTA – Fault Tree Analysis – e/o ETA – Event Tree Analysis – o anche in base all'estensione delle linee, al tempo di esercizio, al numero di operazioni riferendosi a ratei di rottura di componenti quali apparecchi, tubazioni, flessibili, valvole, macchine, ecc.);
  • la valutazione degli effetti o conseguenze attese nel caso di accadimento delle ipotesi incidentali credibili (in genere mediante uso di modelli di calcolo computerizzati quali il software S.T.A.R. Safety Techniques for Assessment of Risk) in modo da fornire l’indicazione delle aree che possono essere interessate da effetti di danno in caso di incidente.

Ai fini della verifica della compatibilità territoriale e ambientale secondo il D.M.LL.PP. /5/2001 questi dati, assieme alle rispettive frequenze attese di ogni scenario incidentale, vanno prediposti e forniti al Comune interessato dalla presenza dell'azienda o dal coinvolgimento in caso di incidente.

I dati finali sono riportati su cartografie utili alle Autorità per la redazione dei Piani di Protezione civile e Pianificazione delle Emergenze Esterne  (illustrazione negli esempi).

 

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